Art. 3
Titolo I

Art. 3

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In vigore dal 7 ago 1977
Il responsabile della divisione o del servizio di rianimazione, neurologia, neurochirurgia, cardio-angio-chirurgia, traumatologia e pronto soccorso degli enti indicati nel presente decreto, in presenza di soggetti in coma profondo per lesioni cerebrali primitive, è tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni indicate ai punti 1), 2) e 3) dell', primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644 ed in caso di sussistenza delle stesse è tenuto ad informare la direzione sanitaria ai fini dell'accertamento della morte da parte del collegio medico e degli adempimenti di cui al successivo titolo III. Il collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, accertato l'inizio della coesistenza delle condizioni indicate nell' della legge predetta, dispone gli accertamenti successivi avvalendosi anche del personale appartenente alle divisioni o servizi indicati al primo comma, ed alla fine del periodo di osservazione prescritto esprime ad unanimità il giudizio sul momento della morte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-3