Art. 2
Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 7 ago 1977
Il collegio medico previsto dall' della legge 2 dicembre 1975, n. 644 è composto da: 1) un medico chirurgo designato dalla direzione sanitaria; 2) un esperto in cardiologia scelto dalla stessa direzione fra i sanitari muniti di specializzazione in cardiologia ovvero fra i sanitari di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla divisione o servizio di cardiologia; 3) un esperto in elettroencefalografia scelto dalla stessa direzione fra i sanitari muniti della specializzazione in neurologia ovvero fra i sanitari di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla divisione o servizio di neurologia. Del collegio medico previsto dall' della legge predetta possono essere chiamati a far parte i seguenti sanitari: a) in qualità di medico legale i sanitari di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti agli istituti o servizi di medicina legale o, in loro sostituzione, i sanitari muniti della relativa specializzazione dipendenti dai predetti enti e istituti; b) in qualità di anestesista-rianimatore i sanitari anestesisti di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla divisione o servizio di anestesia e rianimazione muniti della relativa specializzazione; c) in qualità di neurologo i sanitari di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla divisione, servizio o istituto di neurologia, con esperienza documentabile in elettroencefalografia di almeno tre anni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-2