Art. 19
Titolo VII

Art. 19

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In vigore dal 7 ago 1977
Fino alla costituzione del centro regionale o interregionale di riferimento, gli enti autorizzati ai sensi dell' del presente decreto provvedono direttamente o d'intesa fra loro ad individuare i soggetti più idonei a ricevere il trapianto, informando sia la regione che l'Istituto superiore di sanità. Nello stesso periodo il nulla osta all'esportazione di cui alla lettera c) del precedente è rilasciato dalla regione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - DAL FALCO - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 38
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-19