Art. 18
Titolo VII

Art. 18

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In vigore dal 7 ago 1977
Gli enti ospedalieri, gli istituti universitari e gli istituti riconosciuti a carattere scientifico che nell'ultimo quinquennio abbiano effettuato prelievi e trapianti, possono ottenere l'autorizzazione provvisoria a proseguire l'attività stessa, purchè entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, unitamente alla domanda per l'autorizzazione ai sensi degli , documentino l'attività svolta nel predetto periodo. L'autorizzazione provvisoria decade all'atto della notifica del rilascio di quella definitiva ovvero del diniego della stessa, e comunque allo scadere del termine di 180 giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-18