Art. 15
Titolo VI

Art. 15

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In vigore dal 7 ago 1977
L'importazione ed esportazione di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico possono essere effettuate esclusivamente dagli enti ed istituti rispettivamente autorizzati al trapianto ed al prelievo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-15