Titolo V
Art. 14
14 / 19In vigore dal 7 ago 1977
Per le finalità indicate alle lettere f) e g) dell' e dell', secondo comma, lettere a), b) e c), del presente decreto, il centro nazionale ed i centri regionali di riferimento possono produrre sieri contenenti immunoglobuline umane anti-HLA, ottenute dal plasma dei seguenti donatori e datori di sangue:
a) donne naturalmente immunizzate da precedenti gravidanze e disposte ad essere sottoposte a salasso o plasmaferesi senza subire trattamenti che provochino un'iperimmunizzazione anti-HLA o dalle quali può essere ottenuto siero anti-HLA anche tramite il sangue retroplacentare raccolto in sala parto durante il secondamento;
b) donne nella condizione di cui alla lettera a), che siano sterili o abbiano superato il periodo della menopausa, e che siano disposte a sottoporsi a salasso o plasmaferesi dopo trattamento iperimmunizzante antiHLA;
c) uomini disposti a sottoporsi a salasso o plasmaferesi dopo trattamento iperimmunizzante anti-HLA.
Nel trattamento di iperimmunizzazione possono venire somministrati sangue intero, piastrine, cellule o frazioni di esse. Qualunque somministrazione dovrà venire eseguita osservando le cautele prescritte dalle vigenti disposizioni sulla trasfusione del sangue.
La regione promuove tramite le associazioni dei donatori di sangue ed i servizi ospedalieri la donazione del sangue e l'utilizzazione di quello retroplacentare per la produzione dei sieri di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-14