Art. 10
Titolo III

Art. 10

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In vigore dal 7 ago 1977
Per il prelievo da soggetto sottoposto a riscontro diagnostico ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria, non è richiesto l'interpello dei familiari nè è valido l'eventuale diniego al prelievo espresso in vita dal soggetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-10