Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica, indirizzo didattico, sono aggiunti i seguenti: epistemologia e metodologia; analisi superiore; analisi funzionale; istituzioni di fisica teorica; fisica matematica; meccanica quantistica; geometria superiore; geometria algebrica. Nello stesso art. 32, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo applicativo, sono aggiunti i seguenti: economia matematica; ricerca operativa; teoria dei giochi; analisi convessa; meccanica superiore; meccanica dei fluidi; magnetofluidodinamica; meccanica statistica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 39
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