Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 nov 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938; n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 446 e 447, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia della 1ª facoltà di medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 46. - La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: 1) radiologia; 2) radiologia diagnostica. La scuola ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta dal professore titolare dell'insegnamento. La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero massimo di 10 per ciascun anno di corso per radiologia e 40 per radiologia diagnostica. Art. 447. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni. Gli insegnamenti sono i seguenti: a) Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica (annuale) comprendente: 1) richiami di matematica e fisica generale; 2) costituzione della materia; 3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 4) statistica applicata alla medicina; 5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia. b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 1) principi generali di radiodiagnostica; 2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; 5) semeiotica radiologica; 6) diagnostica differenziale radiologica; 7) dimostrazioni autopiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici; 8) dimostrazioni di casistica clinica. c) Radiobiologia (annuale) comprendente: 1) radiobiologia generale; 2) danni da radiazioni e radiopatie. d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo; 3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; 4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni; 5) radioprotezione chimica; 6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici. e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente: 1) radiobiologia applicata; 2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica; 3) istopatologia speciale dei tumori; 4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia; 5) tecnica e metodica radioterapica; 6) dosimetria; 7) clinica radioterapica; 8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica; 9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia; 10) dimostrazione di casistica clinica. f) Medicina nucleare (biennale) comprendente: 1) elementi di medicina nucleare; 2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare; 3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna; 4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna; 5) radioterapia metabolica; 6) dimostrazioni di casistica clinica. I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche, e ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse sono così distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (tronco comune): matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica; radiobiologia, protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; radiodiagnostica (I). 2° Anno: radiodiagnostica (II); radioterapia e terapia fisica (I). 3° Anno: radiodiagnostica (III); radioterapia e terapia fisica (II); medicina nucleare (I). 4° Anno: radioterapia e terapia fisica (III); medicina nucleare (II). La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni. Gli insegnamenti sono i seguenti: a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente: 1) richiami di matematica e fisica generale; 2) costituzione della materia; 3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 4) statistica applicata alla medicina; 5) informatica e cibernetica applicata alla radiologia. b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 1) principi generali di radiodiagnostica; 2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; 5) semeiotica radiologica; 6) diagnostica differenziale radiologica; 7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici; 8) dimostrazioni di casistica clinica. c) Radiobiologia (annuale) comprendente: 1) radiobiologia generale; 2) danni da radiazioni e radiopatie. d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo; 3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; 4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni; 5) radioprotezione chimica; 6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici. I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a secondo di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso: 1° Anno (tronco comune): matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica; radiobiologia; protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; radiodiagnostica (I). 2° Anno: radiodiagnostica (II). 3° Anno: radiodiagnostica (III). Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola. Gli articoli 515, 516, 517, 518, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 515. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Napoli si propone: a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e dell'educazione fisica; b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e dell'applicazione pratica, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport. Art. 516. - Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di 3 anni, con frequenza obbligatoria; esso ha sede presso l'istituto di anatomia umana normale della la facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i relativi istituti clinici e specialistici. Il numero massimo degli allievi sarà di 40 per anno e complessivamente di 120 per l'intero corso. L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione. Non sono previste abbreviazioni di corso. Il direttore della scuola di specializzazione sarà uno dei professori universitari di ruolo delle materie di insegnamento incluse nello statuto della scuola e designato dalla facoltà. Art. 517. - L'ordine degli studi è il seguente: 1° Anno: 1) anatomia dell'apparato locomotore; 2) fisiologia dell'apparato locomotore; 3) biochimica ed energetica muscolare; 4) antropometria e auxologia; 5) psicologia applicata allo sport; 6) storia dell'educazione fisica e dello sport; 7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi. 2° Anno: 1) fisiologia dell'esercizio fisico; 2) biomeccanica dell'esercizio fisico; 3) metodologia dell'allenamento sportivo; 4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva; 5) fisiopatologia degli sports e semeiotica medicosportiva I; 6) farmacologia e tossicologia del doping; 7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva; 8) traumatologia degli sports. 3° Anno: 1) fisiologia applicata agli sport; 2) valutazione funzionale dello sportivo; 3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medicosportiva II; 4) fisioterapia e rieducazione funzionale; 5) rianimazione e pronto soccorso; 6) medicina legale ed infortunistica legati agli sport; 7) fisiologia degli adattamenti agli ambienti straordinari. La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo. Art. 518. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie d'insegnamento (art. 517) previste per ogni anno di corso ed articolate in un unico gruppo. L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola. L'art. 558, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria della prima facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il quarto e quinto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Il numero degli iscritti non potrà superare quello massimo di dodici per i complessivi quattro anni di corso. Non sono previste abbreviazioni di corso". L'art. 600, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia che muta la denominazione in scuola di specializzazione in chirurgia generale, è modificato nel senso che il primo e il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 600. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in chirurgia generale, con sede presso la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica ed è diretta dal titolare della cattedra medesima. La scuola conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. La durata della scuola è di cinque anni. L'art. 653, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria della seconda facoltà di medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 653. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in psichiatria, con sede presso la cattedra di clinica psichiatrica, ed è diretta da un professore ufficiale designato dal consiglio di facoltà. La durata della scuola è di 4 anni. Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a sei per ogni anno (totale ventiquattro iscritti). L'ammissione alla scuola avviene per concorso per titoli ed esami. Non sono previste abbreviazioni di corso. Gli articoli 664, 665, 666, 667, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 664. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, si propone: a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica; b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport. Art. 665. - Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di 3 anni, con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di anatomia umana normale. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i relativi istituti clinici specialistici. Il numero massimo degli allievi sarà di 15 per anno, complessivamente di 45 per l'intero corso. L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione. Non sono previste abbreviazioni di corso. La direzione della scuola è affidata ad uno dei professori universitari di ruolo designato dalla facoltà nelle materie di insegnamento inclusa nello statuto della scuola stessa. È obbligatoria la frequenza. Art. 666. - L'ordine degli studi è il seguente: 1° Anno: 1) anatomia dell'apparato locomotore; 2) fisiologia dell'apparato locomotore; 3) biochimica ed energetica muscolare; 4) antropometria e auxologia; 5) psicologia applicata allo sport; 6) storia dell'educazione fisica e dello sport; 7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi. 2° Anno: 1) fisiologia dell'esercizio fisico; 2) biomeccanica dell'esercizio fisico; 3) metodologia dell'allenamento sportivo; 4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva; 5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico sportiva I; 6) farmacologia e tossicologia del doping; 7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva; 8) traumatologia degli sport. 3° Anno: 1) fisiologia applicata agli sport; 2) valutazione funzionale dello sportivo; 3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico sportiva II; 4) fisioterapia e rieducazione funzionale; 5) rianimazione e pronto soccorso; 6) medicina legale ed infortunistica legata agli sport; 7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari. La scuola svolgerà corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo. Art. 667. - Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento (art. 666) previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo. L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola. La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale della seconda facoltà di medicina e chirurgia di cui agli articoli 683, 684, 685 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria. Dopo l'art. 766, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia. Scuola di specializzazione in odontostomatologia Art. 767. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in odontostomatologia con sede presso la cattedra di clinica odontoiatrica e stomatologica. La scuola della durata di tre anni conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia. Il numero degli allievi da ammettere a) 1° anno non può essere superiore a 10 (totale di 30 iscritti). La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avverrà in base dei titoli e dei risultati di una prova scritta di esame. Art. 768. - Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti: embriologia ed anatomia dentaria e maxillo facciale; microbiologia e igiene orale; farmacologia odontostomatologica; patologia odontostomatologica; odontotecnica; anestesia e chirurgia stomatologica; odontoiatria conservativa (biennale); clinica protesica dentaria e maxillo facciale (biennale); parodontologia (biennale); anatomia ed istologia odontostomatologica; odontoiatria infantile; radiobiologia odontostomatologica; ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale); chirurgia maxillo-facciale (biennale); clinica odontostomatologica; medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni. Le materie di insegnamento sopra elencate sono così distribuite: 1° Anno: embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale; microbiologia e igiene orale; farmacologia odontostomatologica; patologia odontostomatologica; odontotecnica; anestesia e chirurgia stomatologica; odontoiatria conservativa I. 2° Anno: odontoiatria conservativa II; clinica protesica dentaria e maxillo-facciale I; parodontologia I; anatomia e istopatologia odontostomatologica; odontoiatria infantile; radiologia odontostomatologica; ortopedia dento-maxillo-facciale I; chirurgia maxillo-facciale I. 3° Anno: clinica odontostomatologica; chirurgia maxillo-facciale II; medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; ortopedia dento-maxillo-facciale II; clinica protesica dentaria e maxillo-facciale II; parodontologia II. Gli insegnamenti devono essere integrati da esercitazioni pratiche. Art. 769. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i tre anni del corso e si svolgerà presso la clinica odontoiatrica e stomatologica sotto forma di permanenza costante durante le ore di attività con frequenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato sono esentati quegli allievi che, in qualità di aiuti o assistenti, prestino documentato servizio presso reparti di odontostomatologia, delle università o di ospedali di 1ª e 2ª categoria. Gli allievi hanno attribuzioni e doveri analoghi a quelli degli assistenti. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico della operosità scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Questi ultimi saranno sostenuti alla fine di ogni anno di corso in una sessione unica (ottobre). Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento ed approvato preventivamente dal direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1977 Registro n. 120 Istruzione, foglio n. 378
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-10;784#art-1