Art. 1
1 / 2In vigore dal 28 apr 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 7 e 16 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
Viste le direttive del consiglio delle Comunità economiche europee n. 67/548 del 27 giugno 1967 e numero 75/409 del 24 giugno 1975 concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri;
Decreta:
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L'art. 5, punto 4), della legge 29 maggio 1974, n. 256, è completato con il seguente periodo:
"Per le sostanze nocive, irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti non è necessario rammentare i rischi specifici se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-06;1147#art-1