Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 136, relativo alle propedeuticità degli esami del corso di laurea in farmacia, è integrato con il seguente comma: e) lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica. Lo studente non può iscriversi al laboratorio del secondo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica organica. L'art. 144, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in chimica e tecnologia, è modificato nel senso che dopo il primo comma successivo all'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti due commi: Lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica. Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica. L'art. 292, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in archeologia, è modificato nel senso che sono aggiunte le seguenti parole: "e in storia, purchè il laureato in storia abbia sostenuto con esito favorevole almeno un esame in storia antica, o in storia dell'arte antica o in archeologia o materia affine". Dopo l'art. 298, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla scuola in musicologia. Art. 299. - Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'Università, da enti e da privati. Art. 300. - Per raggiungere i suoi scopi didattici e scientifici, la scuola affianca agli insegnamenti previsti, esercitazioni, seminari, conferenze, gruppi di ricerca, corsi di musicologia, convegni, ecc. Possono essere attuate serie di pubblicazioni a stampa, con cui docenti, diplomandi e diplomati diano atto del loro lavoro di ricerca e di studio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977 Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 365
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