Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, adottata il 4 aprile 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto romano I della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino, adottata il 5 maggio 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto romano I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli; Considerato che il posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dottor Settimo Di Salvo e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto romano I della stessa facoltà dell'Università di Napoli; Considerato l'affinità dei due insegnamenti; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Settimo Di Salvo, alla cattedra di diritto romano I della stessa facoltà dell'Università di Napoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 301
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