Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 379, nel senso che tra gli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche, erroneamente è stato incluso morfologia animale invece di morfologia generale;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 102 (nell'attuale statuto 110) del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 379, è rettificato nel senso che l'insegnamento complementare per il corso di laurea in scienze biologiche erroneamente indicato come morfologia animale deve leggersi morfologia generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1977
Registro n. 93 Istruzione, foglio n. 369
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-01;652#art-1