Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università "G. D'Annunzio" di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università libera "G. D'Annunzio" di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 107, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardiologia. Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 108. - La scuola di specializzazione in cardiologia a sede presso la cattedra di cardiologia della facoltà medica di Chieti e conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia. Art. 109. - La direzione della scuola è affidata al professore fuori ruolo di cardiologia. Art. 110. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 111. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 112. - Il numero degli allievi è di 7 posti per ciascun anno di corso e complessivamente di 28 iscritti per l'intero corso di studi. Art. 113. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Art. 114. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); 3) biochimica e biofisica; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (I). 2° Anno: 1) anatomia patologica (I); 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); 3) patologia e clinica cardiovascolare (I); 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (II); 6) radiologia (I); 7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: 1) anatomia patologica (II); 2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III); 3) patologia e clinica cardiovascolare (II); 4) radiologia (II); 5) terapia medica e farmacologia clinica (I). 4° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV); 2) patologia e clinica cardiovascolare (III); 3) terapia medica e farmacologia clinica (II); 4) terapia chirurgica; 5) terapie intensive cardiologiche. Art. 115. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 116. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia l'interessato dovrà superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico. Art. 117. - Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi sono così stabiliti: Tassa di immatricolazione................................ L. 5.000 Tassa annuale di iscrizione.............................. L. 18.000 Soprattassa annuale per esami di profitto................ L. 7.000 Contributi generali...................................... L. 1.950 Contributi di riscaldamento.............................. L. 7.000 Contributi di laboratorio per esercitazioni.............. L. 140.000 Libretto di riconoscimento............................... L. 1.300 Indennita di schedatura.................................. L. 500 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1977 Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 157
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