Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 80. - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in neurologia. Gli articoli 134, 135, 136, 137, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile
Art. 134. - Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è la laurea in medicina e chirurgia. L'ammissione è per titoli ed esami.
Art. 135. - Il corso di studio ha la durata di 4 (quattro) anni. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. L'internato è obbligatorio per sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno, per tre mesi in neurologia e per tre mesi in psichiatria per gli studenti del secondo anno; in neuropsichiatria infantile, per la durata di sei mesi per gli studenti del terzo anno e per la durata di sei mesi per quelli del quarto anno.
Il numero degli iscritti per ogni anno del corso non potrà essere superiore a 8.
Art. 136. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
a) anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
b) fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
c) genetica;
d) endocrinologia nell'età evolutiva e auxologia;
e) patologia e clinica pediatrica;
f) tecniche di laboratorio.
2° Anno:
a) anatomia patologica del sistema nervoso;
b) biochimica patologica del sistema nervoso;
c) psicologia dell'età evolutiva;
d) semeiotica e clinica neurologica;
e) semeiotica e clinica psichiatrica.
3° Anno:
a) psicopatologia dell'età evolutiva;
b) semeiotica e clinica neurologica infantile;
c) psicodiagnostica dell'età evolutiva;
d) elettrofisiologia;
e) neuroradiologia;
f) neurochirurgia dell'età evolutiva;
g) semeiotica e clinica psichiatrica infantile.
4° Anno:
a) clinica psichiatrica infantile;
b) terapia generale delle malattie mentali, infantili;
c) psicoterapia dell'età evolutiva;
d) foniatria;
e) psicopedagogia;
f) sociologia applicata alla popolazione infantile;
g) organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione.
Gli esami da sostenere sono:
1° Anno:
1) embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) genetica, endocrinologia e auxologia;
4) patologia e clinica pediatrica.
2° Anno:
1) anatomia e biochimica, patologica del sistema nervoso;
2) psicologia dell'età evolutiva;
3) semeiologia e clinica neurologica;
4) semeiotica e clinica psichiatrica.
3° Anno:
1) semeiotica e clinica neurologica infantile;
2) psicopatologia dell'età evolutiva;
3) psicodiagnostica dell'età evolutiva.
4° Anno:
1) semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
2) psicopedagogia;
3) organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione.
Art. 137. - Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno avere sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica pediatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno.
Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile, gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile. Gli esami si svolgeranno per singole materie.
Dopo l'art. 153, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurologia.
Art. 154. - Il corso per il conseguimento del diploma di specializzazione in neurologia ha la durata di 4 (quattro) anni. Il numero dei medici da ammettere alla scuola è stabilito in 20 per i quattro anni di corso.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) biochimica del sistema nervoso;
4) psicologia generale;
5) genetica (elementi);
6) psicopatologia;
7) semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
1) anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) semeiotica neurologica;
3) patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) neuropatologia;
5) endocrinologia e neurologia vegetativa.
3° Anno:
1) patologia speciale e diagnostica neurologica;
2) clinica neurologica e terapia;
3) elettroencefalografia;
4) elettromiografia;
5) elettrodiagnostica ed elettroterapia;
6) neurooftalmologia;
7) neurootologia;
8) esami di laboratorio.
4° Anno:
1) clinica neurologica e terapia;
2) neurochirurgia;
3) teoria e clinica della riabilitazione;
4) neurotraumatologia, anche sotto l'aspetto della medicina legale;
5) neurologia in rapporto alla patologia internista.
Art. 155. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno in clinica neurologica, sede della scuola.
Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 4 per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico, internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria per il 1° anno. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 6 per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico e non meno di mesi 4 per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.
Ammissione per titoli ed esami.
Agli anni successivi al primo sono ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso precedente e superato i relativi esami.
Art. 156. - L'importo delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola in parola sono così stabilite:
immatricolazione.................. L. 6.000
iscrizione annuale................. " 192.320
annuale esami di profitto.............. " 7.000
contributo di laboratorio.............. " 60.000
contributo opere assistenziali e sportive...... " 1.000
contributi stampati................. " 2.000
riscaldamento.................... " 5.000
assicurazione.................... " 580
soprattassa esame diploma.............. " 3.000
tassa diploma.................... " 6.000
costo libretto................... " 1.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 28
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-25;558#art-1