Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di accesso ai recinti riservati di borsa spettanti alla camera di commercio, industria e agricoltura di Roma; Vista la delibera n. 433 in data 12 novembre 1976 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta, limitatamente agli istituti di credito; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: I diritti di accesso ai recinti riservati di borsa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152, spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, limitatamente agli istituti di credito, sono modificati nella seguente misura: osservatore di istituto di credito.............. L. 50.000 sostituto osservatore di istituto di credito.... L. 40.000 rappresentante di istituto di credito........... L. 30.000 impiegato di istituto di credito: per il primo.................................. L. 10.000 per i successivi.............................. L. 8.000 fattorino di istituti di credito: per il primo.................................. L. 4.000 per i successivi.............................. L. 3.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1977 LEONE STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1978 Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 193
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