Art. 1
1 / 1In vigore dal 25 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di accesso ai recinti riservati di borsa spettanti alla camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;
Vista la delibera n. 433 in data 12 novembre 1976 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta, limitatamente agli istituti di credito;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
I diritti di accesso ai recinti riservati di borsa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152, spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, limitatamente agli istituti di credito, sono modificati nella seguente misura:
osservatore di istituto di credito.............. L. 50.000
sostituto osservatore di istituto di credito.... L. 40.000
rappresentante di istituto di credito........... L. 30.000
impiegato di istituto di credito:
per il primo.................................. L. 10.000
per i successivi.............................. L. 8.000
fattorino di istituti di credito:
per il primo.................................. L. 4.000
per i successivi.............................. L. 3.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1977
LEONE
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1978
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 193
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-25;1265#art-1