Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 9 lug 1977
Il primo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente: "La richiesta o la proposta di remissione del debito per spese di procedimento e, di mantenimento, che il condannato o l'internato non sia stato in grado di rimborsare, deve essere presentata nel mese che precede la dimissione e, comunque, non oltre i tre mesi successivi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-9