Art. 8
8 / 13In vigore dal 9 lug 1977
Dopo l'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono aggiunti i seguenti:
"All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprietà.
Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più breve possibile.
Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia stata possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-8