Art. 7
7 / 13In vigore dal 9 lug 1977
Il secondo comma dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:
"I trasferimenti per motivi di giustizia diversi da quelli indicati nel comma successivo sono richiesti dalla competente autorità giudiziaria, rispettivamente, all'ispettore distrettuale e al Ministero, che vi provvedono senza indugio".
Dopo tale comma, è inserito il seguente:
"I trasferimenti per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone l'ispettore distrettuale e il Ministero. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti per la comparizione davanti alle sezioni di sorveglianza. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-7