Art. 5
5 / 13In vigore dal 9 lug 1977
Gli ultimi due commi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono sostituiti dai seguenti:
"Il direttore convoca al più presto il consiglio di disciplina per l'inizio del procedimento disciplinare.
La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-5