Art. 12
12 / 13In vigore dal 9 lug 1977
Il secondo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:
"Nell'elenco sono iscritti professionisti, che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario.
L'idoneità è accertata dal Ministero attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il Ministero può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline prevedute dal quarto comma dell'art. 80 della legge".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-24;339#art-12