Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 433, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in andrologia: Scuola di specializzazione in andrologia Art. 434. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, la scuola di specializzazione in andrologia. Il direttore della scuola viene nominato fra i professori di ruolo e fuori ruolo di medicina interna della facoltà particolarmente competente nel campo della andrologia, dura in carica tre anni e può essere confermato. La sede della scuola sarà indicata per ogni triennio in rapporto alla nomina del direttore. Art. 435. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed embriologia generale degli organi endocrini; anatomia ed embriologia dell'apparato riproduttivo maschile; fisiologia endocrina e della riproduzione nell'uomo; biochimica endocrina; anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile I; nozioni di immunopatologia; semeiotica e diagnostica andrologica medica I; semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica I. 2° Anno: anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile II; semeiotica e diagnostica andrologica medica II; semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica II; immunopatologia della infertilità maschile; eredopatologia andrologica; patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile I; aspetti neuropsichiatrici della patologia andrologica; patologia venereologia nei riguardi dell'andrologia. 3° Anno: patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile II; profilassi della infertilità maschile; terapia andrologica medica; terapia andrologica chirurgica; farmacologia endocrina e della riproduzione dell'uomo. Art. 436. - Gli allievi devono seguire le lezioni e le esercitazioni e frequentare come interni la prima clinica medica per un periodo che verrà stabilito dal direttore della scuola. Gli iscritti per ciascun anno di corso non possono superare il numero di otto. I candidati devono superare una prova di ammissione per titoli ed esami. L'ammissione è limitata ai laureati in medicina e chirurgia. Alla fine di ciascun anno di corso l'allievo deve superare un esame di profitto che può vertere anche su prove pratiche. Gli esami di profitto si svolgono a gruppi di materie e possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva e l'altra autunnale e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Al termine del triennio, superato il relativo esame di profitto, l'allievo dovrà sostenere un esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento approvato dal direttore della scuola. Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti le discipline andrologiche. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contenute nel regolamento sul funzionamento delle scuole di specializzazione e perfezionamento dell'Università di Pisa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 26
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