Art. 1
1 / 1In vigore dal 25 dic 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 111, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è modificato nel senso che la scuola muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale.
L'art. 120, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è modificato nel senso che il quarto e il quinto comma sono soppressi.
L'art. 123, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che il quarto e il quinto comma sono soppressi.
L'art. 139, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, è modificato nel senso che la scuola muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.
Dopo l'art. 173, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in foniatria.
Scuola di specializzazione in foniatria
Art. 174. - La scuola di specializzazione in foniatria ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Ferrara. Essa è diretta dal titolare di una delle cattedre afferenti all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Ferrara, con designazione da parte del consiglio di facoltà. La scuola è retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Ferrara.
Art. 175. - La durata del corso è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo è di dodici. La durata del corso non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 176. - L'ammissione al corso è per titoli ed esami; titolo necessario per l'ammissione al corso è la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 177. - Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma.
Alla fine del terzo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di foniatria previamente concordato tra il diplomando e il direttore della scuola.
Art. 178. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fonetica ed elementi di linguistica;
clinica otorinolaringoiatrica;
elementi di fisica acustica;
audiologia.
2° Anno:
foniatria I;
semeiotica foniatrica;
elementi di psicologia generale;
psicologia del linguaggio;
fonetica sperimentale;
tecnica di riabilitazione fonetica I.
3° Anno:
foniatria II;
tecnica di riabilitazione fonetica II;
informatica del linguaggio;
disturbi del linguaggio in rapporto alle sindromi neurologiche; neuropsichiatria infantile;
psicometria in rapporto alla foniatria;
fono-chirurgia.
Per tasse, soprattasse e contributi si fa riferimento alle norme statutarie in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1977
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 396
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;458#art-1