Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 3 lug 1977
Il magistrato alla cui guida l'uditore è affidato in occasione del tirocinio pratico cura che l'uditore assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio. Se trattasi di magistrato addetto alle udienze penali delle preture, incarica l'uditore di esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario. In ogni caso affida all'uditore la redazione delle minute di provvedimenti e spiega all'uditore le modifiche eventualmente apportate. Al termine del periodo di affidamento redige una relazione sul tirocinio compiuto dall'uditore sotto la sua guida.
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