Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 3 lug 1977
Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario è affidato il compito di curare il tirocinio di un gruppo di non più di dieci uditori. A tal fine essi: 1) predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre all'approvazione del consiglio giudiziario che può apportarvi le opportune modifiche; 2) assegnano l'uditore ai vari uffici indicati nel piano di tirocinio e, per ciascuno di detti uffici, d'intesa con i dirigenti degli stessi, prescelgono i magistrati ai quali affidare, di volta in volta, la guida del tirocinio pratico dell'uditore; 3) verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori, l'efficacia e la validità del tirocinio pratico svolto presso gli uffici giudiziari; 4) possono formulare al consiglio giudiziario proposte sulle concrete modalità degli incontri di studio e ne curano lo svolgimento; 5) trasmettono al consiglio giudiziario al termine del periodo di tirocinio una relazione sulle attitudini e le capacità dimostrate dai singoli uditori, redatta sulla base anche delle relazioni dei magistrati ai quali gli uditori sono stati affidati presso i singoli uffici giudiziari.
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