Art. 12

Art. 12

12 / 14
In vigore dal 3 lug 1977
Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce di volta in volta con propria determinazione la durata e la specifica articolazione del tirocinio nel rispetto del termine massimo e minimo previsto dalla legge. Qualora il Consiglio superiore della magistratura intenda esercitare la facoltà attribuitagli dall'articolo unico della legge 30 maggio 1965, n. 579, il parere previsto dall'art. 129 dell'ordinamento giudiziario può essere richiesto anche dopo cinque mesi dall'inizio del tirocinio; in tal caso al parere del consiglio giudiziario dovrà essere allegato anche quello del primo presidente e del procuratore generale presso la corte di appello.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-12