Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 14, primo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che proroga per il quinquennio 1973-77 il contributo straordinario dello Stato di cui all'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo;
Visto l'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, che eleva il suddetto contributo, per ciascun anno del biennio 1976-77, da 2.000 a 2.400 milioni estendendolo in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti;
Considerato che lo stesso art. 14 della legge sopra citata dispone, al secondo comma, che l'aliquota contributiva da applicarsi per le gestioni assicurative interessate, nei confronti della categoria, debba essere determinata, in relazione al concorso finanziario dello Stato, con le forme e le modalità di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658;
Preso atto che, con decreto interministeriale 27 marzo 1976, le retribuzioni medie mensili imponibili ai fini contributivi, di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono state ulteriormente aumentate, con effetto dal 1 gennaio 1976, nella misura del 6,9%, più una quota aggiuntiva fissa di L. 18.096;
Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, n. 1037, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976, Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 47;
Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, emesso in data 19 luglio 1976, secondo il quale l'utilizzazione del contributo statale di lire 2.400 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1976, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi operanti nel Mediterraneo ed oltre gli stretti nella misura complessiva pari al 7,50% delle retribuzioni imponibili;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo ed oltre gli stretti è ridotto, per l'anno 1976, in misura pari al 7,50% delle retribuzioni imponibili.
Per effetto della riduzione disposta dal precedente comma, gli armatori ed i marittimi del settore, sono esonerati, per l'anno 1976 dal versamento del contributo di pertinenza della "Gestione marittimi" della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 1977
LEONE
ANSELMI - RUFFINI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 5
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-18;737#art-1