Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 4 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 326, con il quale alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa venne assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina; Visto il verbale dell'adunanza del 28 febbraio 1977, nella quale la predetta facoltà ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 326 per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di letteratura italiana; Considerato che attualmente, presso l'anzidetta facoltà, sono due le cattedre destinate all'insegnamento di lingua e letteratura italiana e che gli esami sostenuti in tale disciplina sono oltre seicento; Ravvisata l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 326, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina è trasferito al raddoppiamento della cattedra di letteratura italiana della facoltà stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 44
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-18;537#art-1