Art. 1
1 / 1In vigore dal 25 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, è sostituito con il seguente:
"Partecipano, inoltre, con diritto di voto, alla giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto Comitato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANTONIOZZI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 33
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-13;685#art-1