Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico Il secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, è sostituito con il seguente: "Partecipano, inoltre, con diritto di voto, alla giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto Comitato". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - ANTONIOZZI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 33
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