Art. 1
1 / 2In vigore dal 10 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Considerato che con proprio decreto in data 30 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976, registro n. 99, foglio n. 66, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 334 del 16 dicembre 1976, tra l'altro, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di chimica generale ed inorganica della facoltà di farmacia dell'Università di Roma, anziché all'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica (per la cattedra di chimica generale ed inorganica) della stessa facoltà ed Università;
Considerato, inoltre, che con proprio decreto in data 8 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1977, registro n. 19, foglio n. 16, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1977, tra l'altro, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di clinica otorinolaringologica (per il centro di audiofonologia) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, anziché all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della stessa facoltà ed Università;
Considerato che i posti di cui trattasi sono stati assegnati agli istituti scientifici citati per mero errore materiale;
Ritenuta l'opportunità di provvedere a regolarizzare, per la sola parte concernente la ripartizione dei posti sopraindicati, l'assegnazione operata mediante i provvedimenti suddetti;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976, n. 820, indicato nelle premesse, è rettificato per la sola parte concernente l'assegnazione di un posto di tecnico laureato di ruolo all'istituto di chimica generale ed inorganica della facoltà di farmacia dell'Università di Roma, nel senso che tale posto si intende assegnato all'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica (per la cattedra di chimica generale ed inorganica) della stessa facoltà ed Università.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-12;421#art-1