Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 17 giu 1977
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1977 LEONE LATTANZIO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977 Registro n. 14 Difesa, foglio n. 141
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