Art. 2
2 / 2In vigore dal 13 ago 1977
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 1002, citato nelle premesse, è revocato. Sono salvi gli effetti da esso prodotti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 40
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-22;446#art-2