Art. 1
1 / 2In vigore dal 13 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 1002, concernente la rappresentanza e difesa in giudizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli istituti tecnici dotati di personalità giuridica;
Considerato che il predetto decreto è stato erroneamente emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
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L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa di tutti gli istituti tecnici dotati di personalità giuridica non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-22;446#art-1