Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, n. 1027, con cui si conferisce all'Avvocatura generale dello Stato la rappresentanza in giudizio degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare, per l'agricoltura, per il commercio, alberghieri e femminili;
Considerato che la denominazione "Avvocatura generale dello Stato", risultante nel decreto sopra citato, va sostituita con quella di "Avvocatura dello Stato", comprensiva sia dell'Avvocatura generale che delle avvocature distrettuali dello Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, n. 1027, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che la denominazione "Avvocatura generale dello Stato", ivi risultante, è sostituita con quella di "Avvocatura dello Stato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 39
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-22;445#art-1