Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 1 mag 1977
Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 14 aprile 1977, n. 112. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - MALFATTI - RUFFINI - COLOMBO - MORLINO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 41
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