Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 mag 1977
Gli importi di L. 10.000 e 25.000 mensili di cui al precedente , primo comma, non vengono considerati ai fini di quanto previsto dall', ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, dall', ultimi tre commi, della legge 16 novembre 1973, n. 728, dall', penultimo comma, della legge 16 febbraio 1974, n. 57 e dall' della legge 27 dicembre 1973, n. 851.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-16;116#art-4