Art. 2
2 / 6In vigore dal 1 mag 1977
Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, le somme di L. 10.000 e 25.000 mensili previste al primo comma del precedente sono considerate ai fini della determinazione della indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 dello stesso decreto.
Gli stessi importi di L. 10.000 e 25.000 sono considerati inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma e successive modificazioni; gli importi medesimi non vanno invece considerati ai fini di quanto previsto dall'articolo 153 dello stesso decreto.
La gratificazione di cui all'articolo 153, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo sono integrati di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-16;116#art-2