Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 lug 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479, recante il regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
Considerata la necessità di apportare modificazioni al decreto presidenziale predetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le Foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali e per la sanità;
Decreta:
Articolo unico
Agli , primo comma, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479, vanno aggiunte dopo le parole "minori di età" rispettivamente le parole "e dei giovani dai 18 ai 21 anni di età" e "ed i giovani dai 18 ai 21 anni di età".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI - BONIFACIO
- MARCORA - DONAT-CATTIN
- BISAGLIA - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 26
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-15;367#art-1