Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale, tra gli altri, viene assegnato un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62; Visto il verbale dell'adunanza del 29 novembre 1967, nella quale la predetta facoltà ha chiesto che il posto assegnatole per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia, in considerazione dell'elevato numero di studenti; Considerato che presso la predetta facoltà l'insegnamento di storia della filosofia è impartito attualmente da un professore di ruolo e che è frequentato da oltre trecentoquindici studenti; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina è trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia della facoltà stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 23
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