Art. 2
2 / 5In vigore dal 20 gen 1977
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
- al quarto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonché redditi dominicali dei terreni e redditi agrari per un importo complessivo non superiore ad annue L. 360.000".
Art. 36-bis - è aggiunto, dopo l'art. 36, il seguente:
"36-bis - Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni. - Gli uffici delle imposte procedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, nonché dei rimborsi eventualmente spettanti in base ad esse, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.
Ai fini della liquidazione delle imposte, senza pregiudizio dell'accertamento in rettifica di cui agli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;
b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;
c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;
d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;
e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo".
Art. 46 - i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.
Per maggiore imposta si intende la differenza tra la imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis".
Art. 47 - nel terzo comma sono soppresse le parole "del quinto e".
Art. 49 - nell'ultimo periodo le parole "dell'art. 46" sono sostituite con le parole "dell'art. 55".
Art. 55 - è aggiunto il seguente comma:
"Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-24;920#art-2