Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 31 mar 1977
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione dalla stessa prodotta. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a conservare le certificazioni predette a disposizione dell'ispettorato del lavoro per tutto il periodo nel quale la lavoratrice è soggetta alla tutela della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-16