Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 gen 1977
Il limite di L. 600.000 di cui alla lettera a) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, è elevato a lire 2.400.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 novembre 1976 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 1
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