Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 nov 1976
Il secondo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, è sostituito dal seguente: "Esso ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed è retto da un funzionario del detto Ministero, con funzioni di segretario, di qualifica non inferiore a direttore di sezione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1976 LEONE ANDREOTTI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 23
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