Art. 45
Titolo III

Art. 45

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In vigore dal 30 nov 1976
Il limite di età per la partecipazione a tutti i concorsi banditi in base al titolo II del presente decreto, per la durata di 15 anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, viene elevato ad anni 40, applicando a partire da tale limite le deroghe previste da leggi speciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-45