Titolo II
Art. 32 ter
41 / 65In vigore dal 4 nov 1997
1. Lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad agire in giudizio anche innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria avverso gli atti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti pubblici e società di diritto privato, soggetti all'osservanza delle disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-32-ter