Art. 32 quinquies
Titolo II

Art. 32 quinquies

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In vigore dal 25 lug 2001
1. È istituita nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti, la Sezione speciale per la provincia di Bolzano. In detta sezione confluiscono, in sede di prima attuazione, tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli di cui agli . Successivamente saranno inseriti, ad istanza, i dirigenti che abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto. 2. Ai residenti in provincia di Bolzano, partecipanti a concorsi per dirigenti, sarà comunque garantita la facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca ai sensi dell'. 3. Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il Comitato di cui all', ai fini della salvaguardia della proporzionalità e bilinguismo, nonché l'Ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornirà tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-32-quinquies