Art. 30
Titolo II

Art. 30

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In vigore dal 30 nov 1976
I dipendenti che abbiano conseguito la qualifica terminale nei ruoli locali della categoria direttiva e siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni sono ammessi a partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore. Se promossi sono immessi nei ruoli nazionali, cessando di far parte di quelli locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-30