Art. 24
Titolo II

Art. 24

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In vigore dal 4 nov 1997
Nell'ambito del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è istituito l'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali, il quale per il personale dei ruoli di cui all', svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni. L'ufficio del personale di cui al comma precedente è, altresì, l'ufficio esecutivo per i compiti demandati al commissario del Governo dal presente decreto e da quello di attuazione della parificazione delle lingue. I controlli preventivi sui provvedimenti del commissario del Governo e dei dirigenti degli uffici statali siti in provincia di Bolzano per i compiti di cui al primo comma sono eseguiti da organi siti nella provincia stessa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-24