Art. 19
Titolo II

Art. 19

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In vigore dal 30 nov 1976
Il commissario del Governo, sentito il consiglio di amministrazione di cui all' e con il consenso degli interessati, può disporre, per esigenze di servizio, il temporaneo distacco di personale dei ruoli locali ad uffici nella provincia di Bolzano di ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-19