Titolo II
Art. 17
18 / 65In vigore dal 30 nov 1976
Nel territorio della provincia di Bolzano non si applicano le norme che vietano al personale di prestare servizio nel comune di nascita o di residenza del personale stesso o dei relativi familiari.
Gli appartenenti al gruppo etnico ladino devono essere destinati possibilmente ad uffici o servizi delle località ladine o aventi competenza anche per tali località.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-17