Art. 17
Titolo II

Art. 17

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In vigore dal 30 nov 1976
Nel territorio della provincia di Bolzano non si applicano le norme che vietano al personale di prestare servizio nel comune di nascita o di residenza del personale stesso o dei relativi familiari. Gli appartenenti al gruppo etnico ladino devono essere destinati possibilmente ad uffici o servizi delle località ladine o aventi competenza anche per tali località.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-17